AVV. STEFANIA SCAMUTZI


Vai ai contenuti

Reati connessi alla famiglia

Attività > Diritto Penale

Lesioni
La lesione personale, in diritto penale, è il delitto previsto dall'art. 582 del Codice penale italiano secondo cui
« Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa. »

Ingiurie
L'ingiuria, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto e disciplinato dall'art. 594 del codice penale ai sensi del quale:
« Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 516.
Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa fino ad euro 1.032, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone. »
La fattispecie fa parte dei delitti contro l'onore, un gruppo di reati classificati al Capo II del codice penale italiano (artt. 594-599) per la comune caratteristica di offendere attingendo il valore sociale della persona offesa.
La condotta tipica del delitto di ingiuria, descritta dal primo comma della norma, consiste nell'offesa all'onore o al decoro di una persona presente. Due sono dunque i requisiti per la configurazione del delitto di Ingiuria: l'offesa all'onore o al decoro e la presenza della persona offesa. Quest'ultimo elemento è anche il discrimine con il successivo delitto di diffamazione.
Il secondo comma dell'articolo 594 c.p. estende la punibilità anche alle offese trasmesse con comunicazioni a distanza.

Minacce
La minaccia, in diritto penale, è il delitto regolato dall'art. 612 Codice Penale, che recita: Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 51,00.
Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'art. 339 Codice Penale, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio. Può integrare il reato in questione anche la prospettazione di esercitare un diritto.

Stalking
Stalking è un termine inglese che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola e generandole stati di ansia e paura, che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità. Questo tipo di condotta è penalmente rilevante in molti ordinamenti; in quello italiano la fattispecie è rubricata come atti persecutori (articolo 612 bis del Codice penale), riprendendo una delle diverse locuzioni con le quali è tradotto il termine stalking. Il fenomeno è anche chiamato sindrome del molestatore assillante. Include, inoltre, l'invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; più difficile è l'attribuzione del reato di stalking a messaggi indesiderati di tipo affettuoso - specie da parte di ex-partner o amici - che può variare a seconda dei casi personali. Oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento od, addirittura, l'uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla semplice molestia per l'intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.

Abusi
L'abuso minorile, o abuso sui minori, è un comportamento posto in essere da parte di adulti nei confronti di minorenni che consiste nel cagionare un danno biologico, morale o giuridico. Le forme più frequenti di abuso sui minori sono: somatico (o fisico), psicologico (o emozionale), sessuale ed incuria.

Home Page | Curriculum Vitae | Attività | Consulenza Online | Sentenze | Contatti | Archivio | Mappa del sito


Menu di sezione:


Torna ai contenuti | Torna al menu