AVV. STEFANIA SCAMUTZI


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Reati patrimoniali

Attività > Diritto Penale

Furto
Il furto in diritto penale è un reato contro il patrimonio previsto dall'art. 624 c.p. Tale disposizione è stata oggetto di riforma negli ultimi anni. Con la l. 205/99 il legislatore ha modificato il regime di procedibilità (da procedibilità d'ufficio a querela della persona offesa); con la l 128/01, il "Pacchetto sicurezza" il legislatore ha innalzato il minimo edittale (in precedenza non previsto ed interpretato dalla dottrina in pochi giorni, attualmente è di 6 mesi).

Rapina
La rapina, nel diritto penale italiano, è il delitto previsto dall'art. 628 c.p.. Tale articolo delinea due figure di rapina, la rapina propria se la violenza è mezzo per ottenere l'impossessamento, rapina impropria se invece serve a mantenere il possesso. E' un reato plurioffensivo costituito sia dall'eventuale danno all'incolumità personale sia all'integrita del patrimonio. E' un reato complesso ex art. 84 c.p. i cui elementi costitutivi sono il furto (art. 624 c.p.) e la violenza privata (art.610 c.p.) che rimangono assorbite nella rapina purché la violenza non si concretizzi in un fatto più grave quale, ad esempio, le lesioni personali.
E' un reato procedibile d'ufficio con arresto obbligatorio e per il quale è consentita l'applicazione della misura cautelare del fermo di indiziato di delitto.

Malversazione
La malversazione, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 316 bis del codice penale, punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.La malversazione, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 316 bis del codice penale, punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni. Sussiste il reato di malversazione a danno dello Stato quando un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceve da un ente pubblico o dall'Unione europea finanziamenti per determinate opere o attività di pubblico interesse, e non li utilizza per tale scopo. Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di sottrarre tali finanziamenti allo scopo previsto originariamente, senza che sia richiesto alcun altro fine specifico.

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